Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18210 del 02/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10258/2016 proposto da:

ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI S.P.A. (già Casa di Cura Santa Rita s.p.a.), dapprima incorporante la SPAZIO IMMOBILIARE 2000 S.R.L., poi scissa, a far data dall’1/1/2016, mediante la costituzione della 33 S.P.A., in qualità di proprietaria dell’unità immobiliare, e dell’ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI S.P.A., in qualità di conduttore e soggetto obbligato, rappresentate e difese dall’Avvocato TEO QUARZO, e dall’Avvocato STEFANO SBORDONI, presso il cui studio a Roma, via Arenula 16, elettivamente domicilia, per procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO *****, rappresentata e difesa dall’Avvocato MAURO FELISARI, e dall’Avvocato GUIDO ROMANELLI, presso il cui studio a Roma, via Pacuvio 34, elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

FINDEA S.R.L., O.P., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 687/2016 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 23/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. DE RENZIS Luisa, la quale ha concluso per l’estinzione del giudizio;

sentito, per il controricorrente, l’Avvocato CHIARA ROMANELLI.

RILEVATO

che le società ricorrenti, con atto sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Condominio controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.

CONSIDERATO

che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazìone e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

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