LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18925-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.C.A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 197/B, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANO VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARENGHI RAFFAELE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10769/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 19/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la decisione della CTP di Salerno, che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente L.C.A.T. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2011, per un maggior reddito accertato nei suoi confronti, quale socia al 33,33% della s.r.l. “P.M. GESTIONI”, società a ristretta base partecipativa, costituita da soli tre soci, nei cui confronti erano stati ipotizzati per il 2011 ricavi d’impresa non contabilizzati per Euro 432.658,00.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a quattro motivi:
che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 198, art. 65, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che, con il secondo motivo, l’ufficio lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 102,295 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, con il terzo motivo, l’ufficio lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
che l’intimata si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria, con la quale, dato atto dell’intervenuta definizione della lite pendente D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 2-ter, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 e dell’intervenuto pagamento della prima rata, ha chiesto la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; che va pertanto disposto la sospensione del processo, ai sensi della normativa sopra citata.
P.Q.M.
Dichiara sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020
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