Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18351 del 04/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38402-2019 proposto da:

M.S., RICORSO NON DEPOSITATO AL 28/12/2019;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, resa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest’ultima alla data del 28 dicembre 2019;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato controricorso.

CONSIDERATO

che:

all’omesso deposito del ricorso segue la declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 12894 del 2013; Cass. n. 15544 del 2012);

stante la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 cit., per giurisprudenza costante, anche il deposito tardivo del ricorso per cassazione, dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame, comporta la medesima sanzione di improcedibilità, rilevabile d’ufficio e non suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del controricorrente, ex art. 156 cod. proc. civ. (Cass. n. 25453 del 2017);

pertanto, il ricorso deve dichiararsi improcedibile;

le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore della controricorrente, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese prenotate e debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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