Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1844 del 28/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14116-2018 proposto da:

IFKO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CONCETTA SAETTA;

– ricorrente –

contro

ASL NAPOLI 1 CENTRO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 46/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PALA, rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO VALLEFUOCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4622/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/11/2017;ìi/

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti IFKO s.r.l. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione dell’ASL 1 Napoli al relativo decreto ingiuntivo, ha respinto la domanda dell’odierno ricorrente intesa a conseguire il pagamento delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento per il mese di agosto 2010 e ne chiede la cassazione sulla base di tre motivi, illustrati pure con memoria.

Al ricorso così proposto resiste l’intimata con controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso la deducente censura la statuizione di inammissibilità per estraneità al “portato motivazionale del decisum sul punto dell’avvenuto sforamento del tetto di spesa” adottata dal decidente d’appello, dal momento che con il primo motivo di appello si era inteso invece proprio censurare “il capo della sentenza gravata relativo al superamento del tetto di spesa” in ragione della erroneità del ragionamento che aveva indotto il primo giudice a ritenere opponibile nella specie la regressione tariffaria unica ed in questa prospettiva provato l’avvenuto superamento del tetto di spesa.

3. Il motivo, sfrondato di ogni connotazione motivazionale in quanto non più conferente alla stregua del disposto vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è, quanto alle pure operate allegazioni in diritto, deducenti segnatamente, tra le altre, la violazioni dell’art. 342 c.p.c., meritevole di accoglimento con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

4. Non intende per vero il collegio dubitare della fondatezza, da questa Corte già altrove rimarcata, dell’esatto principio di diritto a cui si è richiamato il decidente d’appello, di guisa che è certo “vero che debba essere la struttura sanitaria che pretende il pagamento del corrispettivo a dare prova che le prestazioni siano state effettivamente erogate e rientrino nella tipologia di quelle accreditate ed autorizzate, ma spetta alla ASL la prova del fatto estintivo, tra cui rientra il superamento della COM” (Cass., Sez. III, 3/08/2017, n. 19360);

E tuttavia, nel riaffermare il predetto principio, la Corte d’Appello, allorchè ha ritenuto di decretare l’inammissibilità del proposto motivo di gravame, non si è avveduta che l’appellante aveva inteso incrinare il fondamento logico-giuridico dell’impugnata decisione, laddove questa aveva ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuto superamento del tetto di spesa, deducendo, a tal fine, l’inidoneità del meccanismo di regressione tariffaria fatto valere dall’ASL a dimostrazione del’eccepito fatto estintivo della pretesa; e ciò perchè, in particolare, la “circostanza che lo sforamento del tetto di macroarea da parte di tutte le strutture, fondata inoltre su dati non definitivi non può essere considerata idonea a comprovare che la singola struttura abbia concretamente ed effettivamente contribuito a tale sforamento”.

In tal modo conferendo alla propria doglianza il carattere di specificità preteso dall’art. 342 c.p.c., in quanto per suo tramite era precipuo scopo dell’appellante contestare che la prova dell’avvenuto sforamento della c.o.m potesse argomentarsi in base alla documentazione prodotta dalla controparte, risulta conseguentemente errato il rilievo preclusivo opposto al suo esame dalla Corte, onde in accoglimento del dispiegato motivo di ricorso, la sentenza impugnata va doverosamente cassata.

5. Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi di ricorso.

6. Cassata perciò nei limiti del motivo accolto la decisione impugnata, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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