LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13797-2019 proposto da:
C.O., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
D.D.;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 553/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il 18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
C.O. ricorre per tre motivi, illustrati da memoria, nei confronti di D.D., contro il decreto del 18 marzo 2019 con cui la Corte d’appello di Torino, pronunciando su ricorso della C. in un procedimento per reclamo avverso un decreto di inammissibilità di ricorso ex art. 700 c.p.c. emesso dal locale Tribunale, dato atto della rinuncia al reclamo, ha dichiarato l’estinzione del procedimento e condannato la reclamante a rifondere al D. le spese di lite, liquidate in Euro 2.225,00, oltre alle spese forfettarie, Iva e c.p.a.
D.D. non svolge difese.
CONSIDERATO
CHE:
Il primo motivo denuncia violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 333 c.c., dell’art. 38 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 91-96 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
RITENUTO CHE:
Il ricorso è inammissibile.
Posto che si tratta di decreto pronunciato nell’ambito di un procedimento cautelare, vale difatti osservare che il provvedimento impugnato, estraneo all’ambito di applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, neppure è impugnabile con ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, difettando i requisiti della simultanea decisorietà e definitività.
Deve farsi applicazione del principio – estensibili al caso in esame di dichiarazione dell’estinzione del procedimento – secondo cui l’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perchè è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell’art. 669 septies c.p.c. da parte della L. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese – ove il soccombente abbia agito ante causam e non intenda iniziare il giudizio di merito – va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all’esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l’ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all’esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare (Cass. 1 marzo 2019, n. 6180).
Non è infine pertinente il richiamo in memoria illustrativa alla tematica dell’impugnabilità per cassazione dei provvedimenti de potestate dotati di idoneità al c.d. giudicato rebus sic stantibus, giacchè nella specie anche indipendentemente dal rilievo che si verte in ipotesi di cautelare svoltosi ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis c.p.c. – non vi è alcun provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, dotato della menzionata stabilità, da rimuovere, trattandosi di dichiarazione di estinzione del giudizio di reclamo cautelare per rinuncia.
Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020
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