Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18552 del 07/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6320-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5174/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro B.A., impugnando la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe che dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il classamento di una unità immobiliare sita in Roma, microzona XX Settembre. Secondo la CTR la notifica dell’appello fatta a mezzo di poste private era inesistente. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la contribuente non si costituiva.

La causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’acquisizione del fascicolo di merito da parte della Cancelleria.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di provvedere a quanto indicato nella parte motiva.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

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