Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19206 del 15/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18901-2019 proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO MENCHINI, dall’Avvocato NICCOLO’ PISANESCHI e dall’Avvocato PAOLO LUCARELLI, presso il cui studio a Roma, via del Consolato 6, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione n. r.g. 27685/2016;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA – CONSOB;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 4099/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 12/2/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE nella camera di consiglio non partecipata del 3/6/2020.

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso con il quale C.G. ha chiesto, a norma degli artt. 391 bis e 287 c.p.c., la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza in epigrafe;

ritenuto che, in effetti, la sentenza pronunciata da questa Corte in data 12/2/2019, n. 4099/2019, lì dove non indica, tra i ricorrenti, ” C.G.”, contiene un errore materiale, che deve essere, come tale, corretto, risultando evidente che la Corte, pronunciando su un ricorso proposto, oltre che da R.E., B.F., P.A. e da M.A., anche da C.G., intendeva, in realtà, riferirsi anche a quest’ultimo;

considerato che nulla deve provvedere in ordine alle spese del giudizio: nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., infatti, non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (cfr. Cass. n. 28610 del 2019);

letti gli artt. 391 bis e 287 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte così provvede: dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza pronunciata da questa Corte in data 12/2/2019, n. 4099/2019, lì dove non fa alcun riferimento, tra i ricorrenti, a ” C.G.”.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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