LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33380-2019 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO CARBONETTI e dall’Avvocato ROBERTO DELLA VECCHIA, presso il cui studio a Roma, via di San Valentino 21, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA – CONSOB, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO PALMISANO e dall’Avvocato ANNUNZIATA PALOMBELLA, presso il cui studio a Roma, via G.B. Martini 3, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 24081/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/9/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE nella camera di consiglio non partecipata del 3/6/2020.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso con il quale la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha chiesto, a norma degli artt. 391 bis e 287 c.p.c., la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza in epigrafe;
letto il controricorso con il quale la CONSOB si è rimessa alle determinazione di questa Corte;
ritenuto che, in effetti, la sentenza pronunciata da questa Corte in data 26/9/2019, n. 24081/2019, lì dove, in dispositivo, fa testuale riferimento a ” Q.C.” e “rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia”, contiene, evidentemente, altrettanti errori materiali, che devono essere, come tali, corretti, risultando evidente che la Corte intendeva riferirsi, rispettivamente, a ” Qu.Ca.” e – come fatto palese dall’inciso “ad altra sezione”- alla “Corte d’Appello di Firenze”; considerato che nulla deve provvedere in ordine alle spese del giudizio: nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c., infatti, non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (cfr. Cass. n. 28610 del 2019);
letti gli artt. 391 bis e 287 c.p.c..
PQM
la Corte così provvede: dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza pronunciata da questa Corte in data 26/9/2019, n. 24081/2019, lì dove, in dispositivo, fa testuale riferimento a ” Q.C.” e “rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia”, in modo che la sentenza debba leggersi ed intendersi nel modo che segue: “La Corte accoglie il ricorso limitatamente ai motivi 10 e 11 e 19, rigetta i restanti motivi, cassa il decreto impugnato e, in relazione al motivo 19 decide nel merito e dichiara estinta la sanzione a carico della Banca Monte dei Paschi di Siena quale responsabile in solido della sanzioni irrogata nei confronti di Qu.Ca. e, in relazione ai motivi 10 e 11, rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze che deciderà anche sulle spese”.
Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020