Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1946 del 29/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 26807-2018 proposto da:

TARRICONE PASQUALE, difensore del FALLIMENTO ***** SNC. E DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE *****, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 78, presso lo studio dell’avvocato SERGIO COCCIA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

B.R., D.L.M., D.L.S., DE.LU.MA.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 15699/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:

Il Fallimento della S.n.c. ***** e del socio illimitatamente responsabile ***** propone ricorso per correzione materiale nei confronti di B.R., anche in proprio, De.Lu.Ma., D.L.M., D.L.S., tutte nella qualità di eredi di D.L.A. dell’ordinanza di questa Corte del 14 giugno 2018, n. 15699.

Le resistenti non spiegano difese.

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso denuncia un duplice errore materiale, per un verso consistente nell’omessa menzione, in dispositivo, nel numero delle controricorrenti condannate alle spese di lite, di B.R., per altro verso nella liquidazione delle spese medesime, quanto agli esborsi del giudizio di legittimità, in 200,00 anzichè in Euro, 1507,00, documentati agli atti.

RITENUTO CHE:

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

Per mero errore materiale suscettibile di correzione attraverso la procedura di cui all’art. 391 bis c.p.c., la Corte di cassazione, pur avendo regolato le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza, ha poi indicato, in dispositivo, la parte soccombente nelle sole persone di De.Lu.Ma., D.L.M., D.L.S., così omettendo di menzionare B.R. tra le parti tenute al relativo rimborso nei confronti della parte ricorrente vincitrice.

Non sussiste anche l’altro denunciato l’errore, avuto riguardo alla misura risultante dagli atti del corrisposto contributo unificato, ammontante a Euro 1488,00.

invero, in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, costituisce un’obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione (Cass. n. 18529/2019; Cass. n. 15320/2017; Cass. n. 18828/2015).

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso, disponendo che, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte del 14 giugno 2018, n. 15699, laddove è scritto “condannando De.Lu.Ma., D.L.M., D.L.S.”, debba invece intendersi scritto “condannando B.R., De.Lu.Ma., D.L.M., D.L.S.”, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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