Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1949 del 29/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1742-2019 proposto da:

M.X., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dalla ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il decidente disatteso le dispiegate richieste “senza analizzare in modo approfondito le dichiarazioni rese dalla ricorrente dinanzi alla Commissione Territoriale e senza valutare in modo approfondito le produzioni documentali”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata che ha depositato solo atto – inidoneo ai fini in discorso – di costituzione per la partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è inammissibile addebitando all’impugnata decisione, sia pur sotto l’apparente violazione della norma di diritto, un insussistente vizio motivazionale – per di più estraneo al perimetro che ne consente l’attuale ricorribilità per cassazione – ed essendo, perciò, preordinato a sollecitare una rivalutazione delle circostanze di fatto della decisione che pertiene esclusivamente al giudizio del decidente di merito ed è sottratto al sindacato di questa Corte.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Non sono dovute spese di lite non essendosi l’intimata amministrazione costituita in giudizio.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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