Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1953 del 29/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21225-2019 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 14234/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti, illustrato pure con memoria, Italfondiaro s.p.a. nella qualità di mandataria di Intesa San Paolo s.p.a. chiede che sia corretto l’errore materiale contenuto richiamata ordinanza di questa Corte che, nell’epigrafe e nel dispositivo, non reca l’indicazione che l’odierna ricorrente avesse agito nel giudizio con essa definito “in qualità di mandataria della Intesa San Paolo s.p.a.” mediante l’inserimento, nell’epigrafe, di seguito alle parole “Italfondiaro s.p.a.”, delle parole “in qualità di mandataria della Intesa San Paolo s.p.a.” e mediante la sostituzione nel dispositivo della parola “parte ricorrente” e “ricorrente” con le parole “Intesa San Paolo s.p.a. rappresentata dalla Italfondiario s.p.a.”.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.

Premesso che secondo il giudizio di questa Corte “d’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e s.s., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica ” (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, quanto alla prima allegazione, posto che, sebbene dalla consultazione degli atti processuali consta che Italfondiario s.p.a. abbia agito nel citato giudizio nella qualità di mandataria di Intesa San Paolo s.p.a., nell’epigrafe dell’ordinanza sopra richiamata la predetta indicazione non figura, in tal modo palesandosi il lamentato errore materiale; che viceversa analoga determinazione non è adottabile con riguardo alla seconda allegazione giacchè, sollecitando la sostituzione del ricorrente con un diverso soggetto, l’istanza non intende rimediare ad una svista o disattenzione nella redazione della sentenza, ma incide sul contenuto concettuale della decisione.

3. La chiesta emenda va perciò disposta in relazione alla prima allegazione, mentre va respinta in relazione alla seconda allegazione.

4. Nulla spese.

PQM

Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 14234/2019 di questa Corte e dispone:

che al rigo 12 della pagina 1 dopo la parola “s.p.a.” e prima del segno di interpunzione “,” si inseriscano le parole ” in qualità di mandataria della Intesa San Paolo s.p.a.”;

Manda la cancelleria perchè faccia annotazione della disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.

Respinge il ricorso quanto al resto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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