LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26859-2018 proposto da:
R.E. elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLA ROMAGNOLI;
– ricorrente –
contro
INDUSTRIA ALIMENTARE O.G. & C. SNC;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LATINA, depositato l’08/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Latina, con decreto del 24 luglio 2017, dichiarava inammissibile la domanda di concordato presentata da Industria Alimentare O.G. & C. s.n.c.;
2. a seguito della domanda di liquidazione del compenso presentata in data 3 gennaio 2018 dal Dott. R.E., nominato commissario giudiziale nel corso della procedura ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, il medesimo Tribunale riteneva di non poter provvedere, dato che la procedura concordataria risultava chiusa, con la conseguente decadenza dei suoi organi;
3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Dott. R.E. prospettando due motivi di doglianza;
l’intimata Industria Alimentare O.G. & C. s.n.c. non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 39 e 165, in quanto il Tribunale fallimentare, benchè titolare di una competenza liquidatoria esclusiva, avrebbe negato al commissario giudiziale il diritto al compenso sul falso presupposto che la dichiarata inammissibilità della proposta concordataria avesse fatto venir meno tale potere per decadenza degli organi fallimentari, senza tener conto peraltro del fatto che non era stata concessa al commissario alcuna preventiva opportunità di presentazione della richiesta di liquidazione del suo compenso;
4.2 il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione del fatto che il compenso richiesto era quello finale, come tale liquidabile solo una volta intervenuta la definizione della procedura;
5. ritenuta l’opportunità che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto su cui occorre statuire.
P.Q.M.
visto l’art. 375 c.p.c., u.c., rinvia la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020