LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34818-2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STADERINI, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. R.G. 5797/2018 R.G. del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 15/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 1/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
considerato che il ricorrente ha telematicamente inviato, in data 13 marzo 2020, atto di rinuncia e che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto;
considerato che, non constando accettazione della rinunzia, il rinunziante, deve essere condannata al rimborso delle spese in favore delle Amministrazioni controricorrenti, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.
PQM
dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al rimborso delle spese legali in favore del Ministero della Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese anticipate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020