Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19852 del 22/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 713-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARMANDO DANILO PECORARO;

– ricorrente –

contro

C.A., D.N.M., D.N.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. DE ROBERTO 36, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA VEROLI, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO ZANNINI;

– controricorrenti –

contro

DI.NA.MO., C.A., D.N.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4387/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 1/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

considerato che la ricorrente ha telematicamente inviato, in data 10 giugno 2020, atto di rinuncia e che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto;

considerato che, non constando accettazione della rinunzia, la rinunziante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al rimborso delle spese legali in favore D.N.A., D.N.M. e C.A., che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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