LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21798-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.P., R.G., G.I.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3991/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 16/9/2015, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che ha dichiarato il diritto di C.P., R.G. e G.I., dipendenti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, all’indennità di vacanza contrattuale, in relazione al biennio 2002 – 2003 per effetto del mancato tempestivo rinnovo del CCNL comparto scuola, scaduto il 31/12/2001;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
CONSIDERATO
che:
occorre preliminarmente verificare il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione;
la notificazione effettuata a mezzo PEC deve ritenersi nulla perchè eseguita presso il difensore domiciliatario dei ricorrenti in primo grado, i quali sono invece rimasti contumaci in appello, come risulta dalla intestazione della sentenza e dalla sua motivazione in punta di spese; non risulta invece depositato l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale;
con ordinanza interlocutoria del 3/7/2019, in applicazione dell’art. 291 c.p.c., questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine per la rinnovazione della notificazione ovvero per il deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta;
tale onere non è stato adempiuto dal Ministero, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;
non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, nonostante la pronunzia di inammissibilità della impugnazione, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, atteso che questa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020