Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1993 del 29/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29288-2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN BASILIO n. 61, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO PARI e GIANCARLO MARIA BRIOLI;

– ricorrente –

contro

I.R.B. e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Procuratore Dott. LUCIO CAPASSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato GRAZIELLA CALCIANO, in sostituzione dell’avvocato B.,. per parte ricorrente, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 l’avv. B.F. proponeva opposizione avverso il provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal Tribunale di Rimini in relazione all’istanza di pagamento del compenso da egli maturato come difensore di ufficio di I.R. in un procedimento penale già pendente dinanzi il medesimo ufficio giudiziario.

Con l’ordinanza del 5.10.2015 oggi impugnata il Tribunale rigettava il ricorso, sul presupposto che il B. non avesse dimostrato di aver preventivamente esperito inutili tentativi di recupero del proprio credito professionale. Il giudice di merito non riteneva, al riguardo, sufficiente il pignoramento presso terzi promosso dal professionista senza aver compiuto un tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore ed in assenza di elementi dai quali desumere che quest’ultimo avesse effettivamente rapporti coi terzi pignorati.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.F. affidandosi a due motivi.

Gli intimati, che già erano stati dichiarati contumaci nel giudizio di merito, non hanno svolto attività difensiva neanche nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare che non risultano allegate in atti le ricevute di ritorno attestanti la regolare notificazione del ricorso introduttivo. Di conseguenza, lo stesso va dichiarato improcedibile.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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