LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13416-2017 proposto da:
D.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEROLAMO BELLONI, 4, presso lo studio dell’avvocato NICOLA POLISINI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO CICCARELLI;
– ricorrente –
contro
EDILALBA DI S. A & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARIO VINCOLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO BUDINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 215/2017 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Fabio Codognotto, con delega depositata in udienza dall’avvocato Sergio Ciccarelli, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Su domanda di Edilalba s.n.c. di S. A. & C., il Giudice di pace di Chieti ingiungeva con decreto n. 372/2013 a Tecnomontaggi di A.M. s.a.s. il pagamento della somma di Euro 3.827,94.
Con atto di citazione del 28 settembre 2013 Tecnomontaggi di S.D.B. proponeva opposizione avverso il decreto, deducendo la nullità del decreto e della sua notificazione (il che giustificava il mancato rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c., comma 1), nonchè l’insussistenza del credito; la controparte si costituiva, contestando la tempestività dell’opposizione e la sua fondatezza. Il Giudice di pace, ritenuta tempestiva la proposizione dell’opposizione, con sentenza n. 431/2014 la accoglieva nel merito e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
2. Edilalba s.n.c. ha impugnato la sentenza.
Con sentenza 29 marzo 2017, n. 215 il Tribunale di Chieti, in accoglimento del motivo d’appello, dichiarava “inammissibile perchè tardiva” l’opposizione al decreto e conseguentemente annullava la sentenza impugnata, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione D.B.S., già titolare della cessata ditta individuale Tecnomontaggi.
Resiste con controricorso la società Edilalba s.n.c. di S. A. & C. Questa Corte, con ordinanza n. 20758/2018, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”: il Tribunale avrebbe accolto l’appello seguendo un “processo logico viziato, disapplicando le norme di diritto sostanziale e processuale ed ignorando elementi di fatto pacifici e incontrovertibili”; il giudice d’appello, nel dichiarare la non tempestività dell’opposizione, non ha considerato che la notificazione del decreto ingiuntivo è sì stata effettuata, il 22 maggio 2013, prima della cancellazione della società Tecnomontaggi di A.M. s.a.s. (avvenuta il 31 maggio 2013), ma dopo che l’accomandataria A.M., con atto ricevuto da notaio, aveva ceduto, il 10 novembre 2012, la propria quota a D.B.S., con la conseguenza che A.M. – presso la cui residenza l’atto è stato notificato – non aveva più alcuna legittimazione a riceverlo non avendo “più alcun legame” con la società Tecnomontaggi.
Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente non considera che, “ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (così, ex multis, Cass. 20850/2018). Il profilo è del tutto omesso nello svolgimento del motivo (v. la conclusione a p. 8 del ricorso: “la notifica, effettuata nei confronti di un soggetto estraneo alla compagine sociale al momento della notifica e in luogo estraneo alla società, non poteva non considerarsi nulla”, l’opposizione, quindi, “non può, per l’effetto, ritenersi tardiva e, conseguentemente va dichiarata ammissibile l’opposizione ex art. 650 c.p.c.”), con un unico generico riferimento, nel “fatto”, alla circostanza per cui il ricorrente è venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo “successivamente” (v. p. 2 del ricorso).
2. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020