Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20081 del 24/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19958/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via G.

Matteotti n. 146, presso lo studio dell’avv. G. Lufrano, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

S.M., cittadino *****, ha impugnato con ricorso ex art. 42 c.p.c., affidato ad un unico motivo, l’ordinanza del 16.5.2018 del Tribunale di Ancona, che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sulla sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, essendo competente il Tribunale di Bari.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la procura rilasciata dal ricorrente al difensore, redatta su foglio separato congiunto al ricorso e riferita genericamente “al procedimento in ogni sua fase e grado, compreso l’eventuale appello e opposizione”, è priva della data del suo conferimento e della relativa certificazione, richiesti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, al fine della verifica della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato (Cass. nn. 2342/020, 1043/020, 2138/020).

La mancata predisposizione di difese da parte del Ministero dell’Interno esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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