LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19166-2018 proposto da:
KATARSYS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO VASSALLE, FRANCESCA VIRGILI;
– ricorrente –
contro
UBI LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO GARRONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 701/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/07/2020 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.
FATTO E DIRITTO
La Corte 19166/2018:
rilevato che il primo motivo del ricorso presenta questioni di valenza nomofilattica, in particolare occorrendo approfondire sia l’applicabilità o meno alla fattispecie del contratto di leasing immobiliare del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, – tenendo in conto la sussistenza di arresti giurisprudenziali in tema che l’hanno esclusa, e raffrontandola peraltro con la ratio della norma unitamente alla sua conformazione letterale -, sia la questione della necessità o meno, in caso di vizio di rito riconducibile alla improcedibilità, di indicare da parte del denunciante una concreta lesione che gliene sia derivata;
ritenuto pertanto che ciò giustifichi la rimessione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020