Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20219 del 25/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28893/13 R.G., proposto da:

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.E., rappresentata e difesa dall’avv. Ezio Cavaliere, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via Piazza Gentile da Fabriano n. 3, in virtù di procura speciale a margine del ricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/01/13 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 22.04.2013, non notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe.

F.E. resiste con controricorso.

Con memoria del 13 febbraio 2020, F.E. assumendo di aver definito la lite alla stregua di quanto previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

In data 14 febbraio 2020, l’avvocatura erariale ha presentato istanza con la quale ha aderito all’istanza di estinzione del giudizio di F.E. chiedendo, nel contempo, l’estinzione del presente giudizio di cassazione con compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

che:

La richiesta congiunta delle parti del presente giudizio e la documentazione allegata all’istanza della F., dai cui risulta la definizione agevolata della lite, oggetto del presente ricorso per Cassazione, nelle forme e nelle modalità previste dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito in L. 17/12/2018, n. 136, comporta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti. L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019-02).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite e dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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