LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15355-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBIL ICON SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3259/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 09/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di SRL Immobil Icon di cartella di pagamento per omessi versami per Irap anno 2012, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio.
La CTR ha confermato la statuizione di rigetto della CTP (sulla validità della cartella per difetto di motivazione, per non essere stata preceduta da avviso bonario e per difetto di sottoscrizione della cartella da parte del Concessionario) e accolto l’appello della contribuente limitatamente agli interessi, ritenendone illegittima la richiesta per non essersi esposti i calcoli del loro importo, indicando la cartella solo le norme prese in considerazione ai fini della determinazione degli interessi.
La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, e art. 25, commi 2 e 2 bis, e D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, contenendo la cartella tutti gli elementi previsti dalla legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25).
Il motivo è fondato.
Va premesso che a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, gli interessi “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento d’ufficio si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo”; misura fissata dal D.M. 21 maggio 2009, per i ruoli resi esecutivi dal 1.10.2009, mentre la precedente misura prevista dal 1.7.2003 al 30.9.2009 era del 2,75% annuo.
La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sul calcolo degli interessi rappresentata dal rinvio alla norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, preso atto che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege, risolvendosi in una mera operazione matematica, per cui è sufficiente il riferimento contenuto nella cartella alle dichiarazioni da cui deriva il debito di imposta (Cass. n. 6812 del 2019, n. 8508/2019, n. 32939/2019).
Pertanto, quanto alla richiesta degli interessi, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione (Cass. n. 14236/2017).
La CTR non si è attenuta agli indicati principi, per cui il ricorso va accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, vertendo la controversia esclusivamente sugli interessi, essendosi per il resto formato il giudicato sulle altre questioni proposte col ricorso introduttivo, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto dell’appello del contribuente e la conferma dell’atto impositivo anche relativamente agli interessi.
Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo in relazione al calcolo degli interessi.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020