LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35714-2018 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
VIVAI SALDINI SS IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ & ASSOCIATI SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati SERAFINO GENEROSO, ALESSIA GENEROSO;
– controricorrente –
contro
ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLA CANNATA, ELENA CARDAMONE, EDUARDO MARINO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SPA, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA BASSANI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
VIVAI SALDINI SS IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ & ASSOCIATI SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati SERAFINO GENEROSO, ALESSIA GENEROSO;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RITENUTO
che:
La Vivai Saldini chiedeva la determinazione dell’indennità aggiuntiva prevista in favore del fittavolo dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42, nei confronti di Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Anas spa, in conseguenza dell’espropriazione di terreni da essa coltivati a mezzo di contratti di affitto stipulati con i proprietari oltre un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.
I convenuti deducevano l’inammissibilità della domanda, avendo la Vivai Saldini natura imprenditoriale e, dunque, essendo priva dei requisiti soggettivi per il riconoscimento dell’indennità richiesta.
La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 31 maggio 2018, affermava che la eventuale qualifica di imprenditore agricolo non ostasse al riconoscimento dell’indennità alla società semplice Vivai l’cui soci erano tutti coltivatori diretti del fondo, e fissava altra udienza avanti al collegio per il prosieguo.
Avverso questa ordinanza propongono ricorsi per cassazione, in via principale, il Ministero delle infrastrutture e, in via incidentale adesiva, la Milano Serravalle-Milano Tangenziali e l’ANAS. La Vivai Saldini resiste con controricorsi.
CONSIDERATO
che:
La Vivai Saldini ha sollevato, in via preliminare, due eccezioni di inammissibilità dei ricorsi incidentali di Milano Serravalle-Milano Tangenziali e di ANAS: in quanto notificati al Ministero delle infrastrutture a un indirizzo email errato dell’Avvocatura generale dello Stato e proposti contro una ordinanza priva di natura decisoria.
La prima eccezione in esame è inammissibile, sollevando una questione relativa alla corretta instaurazione dei rapporti processuali tra altre parti (tra i ricorrenti incidentali e il Ministero delle infrastrutture, ricorrente principale) ai quali la Vivai Saldini è estranea, non essendo in discussione la legittima instaurazione dei rapporti processuali tra la stessa Vivai Saldini e i ricorrenti principale e incidentali; e comunque, la notifica via pec dei ricorsi incidentali al Ministero presso l’Avvocatura generale dello Stato risulta regolare, come da attestazioni di conformità dei difensori in data 20 dicembre 2018 e 14 gennaio 2019.
La seconda eccezione è fondata, avendo ad oggetto una ordinanza che è priva di rilievo decisorio, con la quale la corte di merito ha osservato incidentalmente che la Vivai Saldini è una società semplice, che i soci sono coltivatori diretti del fondo e che “quand’anche (essa) dovesse qualificarsi imprenditore agricolo, tale qualifica non (sarebbe) di per sè preclusiva del riconoscimento dell’indennità” di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42; tanto premesso, la corte ha ritenuto “darsi corso al procedimento di determinazione dell’indennità” e “opportuno verificare la sussistenza di possibilità conciliative, anche alla luce della quantificazione già precedentemente concordata tra le parti” ed ha fissato una udienza successiva davanti al collegio per il prosieguo del giudizio.
I ricorsi non sarebbero ammissibili neppure se si riconoscesse all’ordinanza quella particolare natura decisoria su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, essendo inammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza non definitiva che, decidendo su dette questioni, non definisca, neppure in parte, il processo dinanzi al giudice che l’ha pronunciata, potendo l’impugnazione essere proposta, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio (Cass. n. 11916 del 2017; sez. un., n. 25774 del 2015).
L’ordinanza impugnata è inidonea alla definizione del giudizio e non impugnabile con ricorso per cassazione. I ricorsi, principale e incidentali, sono dunque inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili; condanna il Ministero delle infrastrutture, la Milano Serravalle-Milano Tangenziali e l’ANAS, in solido, alle spese in favore della Vivai Saldini, liquidate complessivamente in Euro 7.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020