Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20504 del 29/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24-2020 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSIGNANO 3, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO CELANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 03/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LA MORGESE.

RILEVATO

che:

nel giudizio di separazione instaurato da A.M. nei confronti del coniuge M.D., il tribunale di Roma emetteva, in sede presidenziale, ordinanza con cui adottava i provvedimenti urgenti e indifferibili, in ordine all’affidamento del figlio minore e alle statuizioni economiche;

avverso la predetta ordinanza il M. proponeva reclamo, che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 3 dicembre 2019;

il M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla A.;

le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile, alla luce del principio secondo cui l’ordinanza emessa dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., dal presidente del tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, ha carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità (Cass. n. 1841 del 2011, n. 11788 del 2018);

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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