Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2060 del 30/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7812-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G.A.C.M., C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4667/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA RITIIONALE del LAZIO, depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. Come emerge dal controricorso dei contribuenti, C.L. e G.G.A.C.M., il ricorso principale – col quale l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 4667/10/2017, con la quale la CFR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio – su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali – va dichiarato inammissibile, siccome tardivo.

invero, la sentenza impugnata risulta essere stata depositata il 25.7.2017. In tal caso soccorre il principio, fissato dalle Sezioni Unite, secondo cui il termine per la proposizione dell’impugnazione – e, quindi, anche del ricorso per cassazione – stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data da deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre (cfr. S.U. n. 21197/2009).

2. Nel caso di specie, però, essendo il processo iniziato successivamente al 2009, trova applicazione il nuovo termine “lungo” per impugnare, pari a sei mesi, ed essendo stata la sentenza impugnata depositata nel 2017, trova altresì applicazione il nuovo più breve periodo di sospensione di 31 giorni, e specificamente dal 1 al 31 agosto.

3. Ne consegue che il ricorso in cassazione avrebbe dovuto essere notificato il entro il 26.2.2018, mentre la notifica è avvenuta il 27.2.2018.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento di Euro 1.500, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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