Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20628 del 29/09/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1206/2019 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, rapp. e difeso dall’avv. Bassan Maria Monica, giusta proc. allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che il giudice di merito ha ritenuto la non credibilità del racconto del ricorrente anche alla luce delle contraddizioni che sarebbero emerse tra quanto narrato dal richiedente innanzi alla Commissione territoriale e nel ricorso, da un lato, e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero, dall’altro;

che, ad avviso, del ricorrente, il giudice di merito è incorso nella violazione del dovere di collaborazione, dal momento che avrebbe dovuto chiedergli conto delle eventuali incongruenze emerso nel corso dell’audizione ai fine di consentirgli di fornire una spiegazione o di chiarire il contenuto di alcune sue affermazioni;

che appare opportuno rinviare la trattazione della causa essendo già stata fissata in udienza pubblica al fine di approfondire la seguente questione di rilievo nomofilattico:

“qualora sorgano contraddizioni tra il racconto reso alla Commissione Territoriale e quanto emerso in sede di interrogatorio libero, se il giudice abbia o meno, in virtù del principio di collaborazione istruttoria, l’obbligo di contestare immediatamente al richiedente tali contraddizioni chiedendo chiarimenti e spiegazioni in merito, e se quindi incorra o meno nella violazione del predetto obbligo ove valorizzi le eventuali contraddizioni ai fini del giudizio di non credibilità senza aver richiesto le spiegazioni e/o chiarimenti occorrenti”.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo all’esito dell’U.P..

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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