Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2065 del 30/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29252-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO COLLALTI;

– ricorrente –

contro

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2403/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

RILEVATO

che M.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria avverso la sentenza della CTR Lazio sez dist. Latina n. 2403/19/17 che aveva accolto l’appello della Tre Esse Italia srl avverso la sentenza della CTP Frosinone che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento 389 per Tarsu-Tia 2008,2009,2010,2011.

che la Tre Esse srl ha resistito con controricorso.

RITENUTO

che il ricorso è affidato a tre motivi con il primo dei quali si deduce la l’omesso esame della denuncia di variazione dell’anno 1998, con il secondo l’omessa valutazione dell’assolvimento dell’onere della prova tramite la denuncia dell’anno 1998, con il terzo motivo l’error in iudicando;

che, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione all’udienza del 10.4.2019, la contribuente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia accettata anche dalla Tre Esse srl;

che, in considerazione del collocamento a riposo del presidente Iacobellis, è stato impossibile ricostituire il precedente collegio;

che il collegio si è ricostituito a seguito di riconvocazione in data 11.12.19 nella composizione di cui all’intestazione;

che in conseguenza della predetta istanza, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia con compensazione delle spese legali.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese legali.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1, a seguito di riconvocazione, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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