Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21174 del 02/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5245-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ACI PROGEI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4688/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate contro la società AGI Progei spa avverso la sentenza della CTR Lazio meglio indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla rideterminazione della classe dell’immobile meglio indicato in ricorso in ragione dell’inesistenza della notifica dell’atto di impugnazione effettuato dall’Agenzia a mezzo poste private;

Considerato che la parte intimata non si è costituita;

Rilevato che ai fini della decisione appare necessario sollecitare l’acquisizione del fascicolo di merito già richiesta dal consigliere relatore.

P.Q.M.

Manda alla Cancelleria di provvedere nei termini di cui alla parte motiva, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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