Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21270 del 05/10/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9572/2016 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 180, presso lo studio dall’avv. Francesco Luigi Braschi, rappresentato e difeso da sè stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

C.F., rappresentato e difesi dall’avv. Roberto M.

Plati,in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 747/2016 della Corte d’appello di Bologna, pubblicata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

CONSIDERATO

che:

– con atto depositato il 3 giugno 2020 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;

– il medesimo atto è stato sottoscritto dal controricorrente personalmente e dal suo procuratore;

– si chiede congiuntamente la compensazione delle spese;

– conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione sulle spese;

– non si applica il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

PQM

visti gli art. 390, 391 c.p.c.;

la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472