Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21336 del 06/10/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17292-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

S.L., C.M., S.G., nella qualità di eredi di C.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO DI LORENZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 259/2017 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. A.A. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Chieti 20.4.2017 n. 259, con la quale venne rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Chieti n. 384 del 2014.

Le parti intimate hanno resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. E’ superfluo dare conto dei fatti di causa e dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è inammissibile per tardività.

Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2013: ad esso pertanto si applica l’art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, che ridotto il termine c.d. “lungo” per impugnare da un anno a sei mesi.

La sentenza impugnata è stata depositata il 20 aprile 2017, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo PEC il 21 maggio 2018, e quindi ben oltre la scadenza del semestre di cui all’art. 327 c.p.c..

3. Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali a favore della parte controricorrente che liquida in Euro 800,00, oltre Euro 200,00 ed accessori;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di A.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472