Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.21521 del 06/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31521-2019 proposto da:

D.S.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati –

nonchè contro MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 419/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2020 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. D.S.M., cittadino proveniente dalla Guinea, ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 419 del 5 marzo 2019 che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale con la quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale di Torino che aveva negato la protezione internazionale richiesta, declinata in via gradata nelle fattispecie di “protezione sussidiaria e “protezione umanitaria”.

2. Il Ministero si è costituito tardivamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la “violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, per la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, anche in relazione alla totale mancanza di motivazione sul puntò. Lamenta che la corte d’appello avrebbe errato perchè non ha motivato, nulla di specifico, in merito alla domanda di concessione della protezione umanitaria. La Corte territoriale non avrebbe effettuato alcun giudizio di comparazione come richiesto dalla giurisprudenza della corte di cassazione.

4. Il ricorso è fondato.

“In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (conga, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020)”.

“Il giudizio in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria va condotto alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione)”.

“Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il “grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona”.

“In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020)”.

Nel caso di specie il giudice del merito non ha effettuato alcun giudizio comparativo secondo i principi sopra enunciati (cfr. sentenza impugnata pag. 6).

5. La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, rinvia alla Corte di appello di Torino, anche per le spese di questo giudizio, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, rinvia alla Corte di appello di Torino, anche per le spese di questo giudizio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020

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