LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32164-2019 proposto da:
M.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPRIZIO IPPOLITO D’AVINO;
– ricorrente –
nonchè contro MINISTERO DELL’INTERNO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3516/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/06/2020 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. M.A., cittadino della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di esser fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso. La sua famiglia era proprietaria di alcuni terreni quando il Governo fece di tutto per impossessarsene. Da ciò scaturì una controversia in Tribunale circa la proprietà dei terreni e il padre del ricorrente ottenne una sentenza favorevole. Nonostante ciò i politici locali non si fermarono, chiedendo aiuto anche agli esponenti di ***** i quali pretesero le terre. In seguito al rifiuto di concedere i propri terreni, entrambi i genitori del richiedente furono uccisi e per questo egli decise di scappare.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento M.A. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Trieste, che con ordinanza del 12 ottobre 2017 rigettò il reclamo.
Il Tribunale respingeva tutte le domande avanzando dubbi sulla credibilità della vicenda esposta dal ricorrente.
3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 3516 pubblicata il 6 settembre 2019.
La Corte d’appello riteneva che:
a) la domanda di riconoscimento di status di rifugiato fosse infondata. Il racconto del richiedente era infatti inverosimile e contraddittorio, avendo egli raccontato solo dinanzi al Tribunale e non anche alla Commissione Territoriale la presenza degli esponenti di *****. Alla Commissione Territoriale raccontò invece che i responsabili dell’uccisione del padre fossero stati alcuni poliziotti;
b) la domanda di protezione sussidiaria fosse infondata, mancando una violenza generalizzata o un con fitto nella zona di provenienza del richiedente;
c) la domanda di protezione umanitaria fosse infondata, mancando allegazioni idonee a definire un eventuale rischio;
4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da M.A., con ricorso fondato su un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno non presenta difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. Con un unico motivo il ricorrente lamenta “l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La Corte non avrebbe considerato, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la violenza fisica posta dallo Stato nei confronti dei cittadini, così come avrebbe dovuto, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, considerare il confronto tra la condizione raggiunta in Italia dal richiedente e quella in cui si troverebbe nel caso di rientro in Nigeria, considerando la violazione dei diritti umani presenti nel paese.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019, cit. supra), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. Le Sezioni Unite, difatti, con la sentenza n. 29459 del 2010, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte, ed in aperta difformità da quanto ancora erroneamente opinato dalla già ricordata ordinanza di rimessione 11749/2019):
1) Che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.
2) Che gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096).
3) Che le relative basi normative non sono, allora, “affatto fragili” (come opinato, ancora una volta infondatamente, nell’ordinanza di rimessione), ma “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.
4) Che andava pertanto condiviso l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., sè dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.
5) Che, con riferimento all’ipotesi che precede, non poteva, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, “sè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”.
La Corte d’appello non si è dunque attenuta ai principi sopra esposti: da una parte manca un giudizio autonomo circa il riconoscimento della protezione umanitaria, dall’altra manca il giudizio comparativo tra la condizione ottenuta dal ricorrente in Italia e quella cui si troverebbe se tornasse nel paese d’origine, non essendo sufficiente negare tale forma di protezione motivando esclusivamente “neppure si ravvisano i presupposti per la protezione umanitaria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3, mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.
6. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2020