Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2160 del 30/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20585-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’AVV. CASAMASSIMA DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV. TOMASSINI CLAUDIO in Roma VIALE SS. PIETRO E PAOLO n. 50;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2015 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Puglia con sentenza n. 125/10/15 dell’11 dicembre 2014, pubblicata il 22 gennaio 2015, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 239/4/13, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente M.D. avverso l’avviso, notificato il 12 luglio 2011, di liquidazione del saldo delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (a tariffa ordinaria) dovute – in dipendenza dalla decadenza dalle agevolazioni per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina previste dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, – in relazione alla registrazione, eseguita il 12 dicembre 2006 (colla applicazione delle tariffe ridotte), dell’atto pubblico di compravendita di un fondo rustico, rogato il 5 dicembre 2006;

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 22 luglio 2015, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del signor M.G..

3. – L’intimato ha resistito mediante controricorso del 1 settembre 2015, eccependo l’inammissibilità della impugnazione. E, con memoria recante la data del 4 novembre 2019, depositata l’11 novembre 2019, ha insistito nelle rassegnate conclusioni.

CONSIDERATO

1. – Preliminare è lo scrutinio della eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dal controricorrente sotto il profilo del difetto della propria legittimazione passiva.

1.1 – L’eccezione è fondata.

Risulta per tabulas che la ricorrente ha proposto la impugnazione nei confronti di soggetto ( M.G.) affatto estraneo al rapporto processuale, laddove la sentenza impugnata fu pronunciata nel giudizio promosso da persona diversa ( M.D.) contro la Agenzia delle entrate.

Orbene, fatti salvi i casi – pacificamente non ricorrenti nella specie – della successione, a titolo universale o particolare, nel rapporto controverso, ovvero del conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale, “è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito” (Sez. 4, Sentenza n. 6348 del 16/03/2009, Rv. 607420 – 01; cui adde Sez. 5, Sentenza n. 6196 del 27/03/2015, Rv. 635006 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 2131 del 31/01/2014, Rv. 630283 – 01).

1.2 – Consegue, in applicazione del superiore principio di diritto, la declaratoria della inammissibilità del ricorso.

2. – Le spese processuali, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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