LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34778-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.S.I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LAMA 37, presso lo studio dell’avvocato MARIA AGATA TESTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA;
– controricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9378/34/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
Con atto del 22 novembre 2018 l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 9378/34/2017 dep. Il 7/11/2017, che in sede di rinvio da Cass. n. 9035/2014 – che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate (sulla impugnazione da parte di V.S.I.A. di cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis ritenendo non necessario il contraddittorio endoprocedimentale) – ha accolto il ricorso in riassunzione del contribuente, per carenza di motivazione della cartella impugnata.
Il contribuente si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, ex art. 327 c.p.c., essendo stato il ricorso spedito il 22.11.2018, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, 7 novembre 2017, in scadenza secondo quanto eccepito il 7 maggio 2018. Essa va respinta, in quanto il contenzioso ebbe inizio con la proposizione del ricorso introduttivo alla CTP di Napoli nel 2007, con conseguente applicazione dell’art. 327 c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009 e L. n. 132 del 2014 (cfr. Cass. n. 19959/2017, secondo cui in tema di appello, al fine di valutare l’applicabilità del termine semestrale introdotto dalla L. n. 69 del 2009, occorre avere riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio si è perfezionata con la ricezione dell’atto da parte del destinatario. V. anche Cass. 4217/14).
Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 383 c.p.c., per avere la CTR deciso in composizione parzialmente coincidente con quella della sentenza impugnata.
Il motivo è fondato, preso atto che il presidente della CTR è in entrambe le sentenze C.F., in applicazione del principio consolidato secondo cui la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 1, (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio), contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato.
Ne consegue che se, il giudizio di rinvio si svolge davanti a un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato – come nella fattispecie essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. (Sez. Un. N. 5087/2008; Cass. n. 1527 del 02/02/2012; n. 24042 del 12/11/2014; n. 11120 del 05/05/2017, n. 1618 del 24/01/2020).
L’accoglimento del superiore motivo determina l’assorbimento del secondo, col quale si deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis; la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame. La CTR provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020