Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21818 del 09/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18268/2014 R.G. proposto da:

Alcyone S.r.l. di P.V. & C., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla via Denza n. 20, presso lo studio dell’avv. Laura Rosa, rapp.to e difeso, unitamente agli avv.ti Claudio Angelone e Lorenzo del Federico, come da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

Comune di Pescara, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Paolo Emilio n. 34, presso lo studio dell’avv. Quirino D’Angelo, unitamente all’avv. Paola Di Marco da cui è

rapp.to e difeso come da procura speciale a margine del controricorso, giusta delibera in atti indicata;

– controricorrente –

Nonchè:

Tributi Italia Spa, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla via Vittorio Veneto n. 146/A;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1323/12 del 25-10-12, emessa dal Tribunale di Pescara, e dell’ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., della Corte di appello di L’Aquila, n. 1/14 del 8-1-2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Orfano.

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 1323/12 del 25-10-12 il Tribunale di Pescara aveva rigettato, con compensazione delle spese di lite, i giudizi proposti dalla Alcyone S.r.l., aventi ad oggetto una richiesta di disapplicazione di una cartella esattoriale relativa al Cosap per l’anno 2009, nonchè l’opposizione ad un’ordinanza ingiunzione relativa al Cosap per gli anni dal 2003 al 2007, canoni richiesti per l’occupazione di un’area mediante l’apposizione di una tenda con struttura in ferro su marciapiede;

2. la Corte di appello di L’Aquila aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto avverso tale sentenza, con l’ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c. n. 1/14 del 8-1-2014;

3. la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 7-7-2014, affidato a cinque motivi; il Comune di Pescara ha resistito con controricorso, mentre la Concessionaria è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. nell’imminenza della odierna adunanza camerale, la Alcyone S.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore, cui ha aderito il Comune controricorrente, che ha sottoscritto l’atto a mezzo del proprio procuratore.

Osserva che:

1. La rinuncia è rituale, poichè formulata con atto univoco in tal senso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e comunque dal difensore, da qualificarsi munito dei relativi poteri, la stessa risulta anche regolarmente notificata; devono trovare pertanto applicazione l’art. 390 c.p.c. e ss..

Preso atto dell’accettazione della rinuncia della società ricorrente da parte del Comune controricorrente, e della mancata costituzione della intimata società concessionaria, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

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