Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.21976 del 12/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 315-2019 proposto da:

MULTI GAMES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONSELICE N. 3, presso lo studio dell’avvocato CORDOMA MARCELLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI CHIETI – DIREZIONE PROVINCIALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 443/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata l’08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2009 e 2010;

avverso tale decisione della CTP venivano proposti due separati appelli il secondo dei quali viene rubricato con il n. 916 del 2017 ed è l’appello preso in considerazione dalla sentenza della CTR impugnata in questa sede;

la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo dichiarava l’appello della società contribuente inammissibile osservando che “il primo appello è stato deciso contestualmente al presente in relazione a tutte e due le annualità, per cui il presente duplicato deve essere dichiarato inammissibile”;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico articolato motivo mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico, articolato, motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente lamenta che la CTR non ha correttamente motivato in merito alla deducibilità dei costi e non si è pronunciata sul raddoppio dei termini, sull’azione penale e sulla mancata instaurazione della procedura.

Anche a voler prescindere dal fatto che il ricorso in Cassazione non risulta notificato e che il motivo prospettato sembrerebbe formalmente unitario ma in realtà contiene un inestricabile coacervo di doglianze scarsamente coordinate tra loro e prive dei requisiti minimi di chiarezza e intelligibilità, è dirimente la circostanza che in un ricorso per cassazione è necessario, a pena di inammissibilità, che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. nn. 19989 del 2017; 9752 del 2017): nella specie tale ratio chiaramente espressa dalla CTR laddove afferma che “il primo appello è stato deciso contestualmente al presente in relazione a tutte e due le annualità, per cui il presente duplicato deve essere dichiarato inammissibile” – non è stata minimamente nè colta nè contestata dal ricorrente, il quale, nell’illustrazione del motivo di ricorso, non fa accenno a tale motivazione e quindi all’esistenza di una duplicazione di appelli.

Ritenuto dunque che il motivo di impugnazione è inammissibile e che conseguentemente anche il ricorso è inammissibile; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita l’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

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