LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6572-2015 proposto da:
SPREA SRL in persona del legale tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEL LIDO 37 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO MARIA SPINOZZI, che lo rappresenta e difende delega in calce;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4858/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 23/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’estinzione in subordine inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al controricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sprea srl ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione notificatole il 16 luglio 2010, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore indicato nell’atto di compravendita di alcuni immobili.
La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 371/24/12, ha accolto il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello.
La CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4858/38/2014, ha accolto l’appello.
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.
1. La Sprea sri ha depositato nota del 30 gennaio 2020, cui è stato allegato atto di rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l’accoglimento dell’impugnazione (Cass., 3, n. 12743 del 21 giugno 2016).
Nella specie, non risultano nè la notifica alla controparte personalmente nè l’apposizione del visto del suo difensore.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese sono compensate, stante l’esito del giudizio.
PQM
La Corte,
– dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020