Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22141 del 14/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 37543-2019, disposto d’ufficio con decreto del Presidente della Seconda Sezione Civile in data 19/12/2019, intercorrente tra:

S.M.L., da una parte;

e il ministero della giustizia, dall’altro;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

in effetti, l’ordinanza n. 21202/2019, pronunciata da questa Corte in data 27/8/2019, lì dove, in dispositivo, fa testuale riferimento al “Tribunale di Milano”, contiene, evidentemente, un errore materiale, risultando evidente, per le ragioni già espresse del citato decreto presidenziale del 19/12/2019, che la Corte intendeva riferirsi al “Tribunale di Sorveglianza di Milano”; letti gli artt. 391-bis e 287 c.p.c..

PQM

la Corte così provvede: dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 21202/2019, pronunciata da questa Corte in data 27/8/2019, lì dove, in dispositivo, fa testuale riferimento al “Tribunale di Milano”, in modo che la stessa debba leggersi ed intendersi nel modo che segue: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase”.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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