Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22203 del 14/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3968/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Bozzolo (MN), via Poerio n. 12, presso lo studio dell’avv. Paolo Novellini, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- K.S., proveniente dalla terra della Costa d’Avorio, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e della protezione umanitaria. Con provvedimento depositato in data 20 dicembre 2018, il Tribunale ha accolto il ricorso in relazione alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, rigettandolo per il resto.

2.- Il giudice del merito ha rilevato – con riferimento al tema del diritto di rifugio, nonchè a quelli rappresentati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b – che il racconto compiuto dal richiedente circa le ragioni dell’espatrio è risultato del tutto non credibile, in ragione delle contraddizioni che lo attraversano e di tratto oltremodo generico, quanto confuso con particolare riguardo “al suo orientamento sessuale”.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, il Tribunale ha rilevato pure che, secondo quanto riferito dai report COI EASO, la Costa d’Avorio non risulta presentare, nell’attuale periodo, indici specifici e peculiari di pericolosità.

3.- Avverso questo provvedimento K.S. ha presentato ricorso, affidato a due motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nell’ambito del presente grado di giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso presentanti dal ricorrente censurano il decreto del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, in quanto la pronuncia non ha tenuto in conto delle “gravi persecuzioni subite nel Paese di origine in ragione della propria appartenenza al gruppo politico in sostegno del presidente G.”; (ii) col secondo motivo, per avere respinto la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a e b, perchè “non soddisfatto l’onere probatorio incombente in capo al ricorrente”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia emessa del giudice lombardo: che si è basata, per l’appunto, sulla valutazione di non credibilità del racconto formulato dal richiedente. Non diverso è da ripetere, poi, per il secondo motivo: il giudice del merito ha agganciato la reiezione delle domande protezione sussidiaria di cui dell’art. 14, lett. a e b, alla motivazione appena sopra trascritta.

6.- Non ha luogo provvedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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