Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22250 del 14/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19251-2019 proposto da:

Q.T.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Q.T. ha notificato ricorso avverso il decreto del Tribunale di Potenza con il quale era stata respinta l’opposizione da egli proposta avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale e umanitaria.

Il ricorso non è stato depositato ed iscritto al ruolo generale nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. E’ stato invece depositato il controricorso notificato dal Ministero in resistenza al ricorso del Q..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il mancato deposito del ricorso, per l’iscrizione al ruolo generale, presso la cancelleria della Corte di Cassazione nel termine di venti giorni dalla sua ultima notificazione è causa di improcedibilità, a tenore di quanto previsto dall’art. 369 c.p.c.. Nel caso di specie l’incombente previsto da tale ultima disposizione non è stato eseguito, dal che consegue, giustappunto, l’improcedibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in considerazione del fatto che l’atto notificato dal Ministero non integra i requisiti minimi del controricorso.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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