Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.22289 del 15/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21393-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORICONE 9, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE AURELI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA F.P. CASCINA ORGNAGHINA, AZIENDA AGRICOLA V.G., AZIENDA AGRICOLA C.L., CONSORZIO ORA ORETTA, COOPERATIVA PONTE SANPIETRO, A.G. CASCINA BESOZZA, VA.PI., AUTOFFICINA F.LLI G., GREEN NETWORK LUCE & GAS SRL;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CREMONA, depositato il 27/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

D.S. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Cremona che gli ha respinto l’istanza di accesso alla procedura di liquidazione del proprio patrimonio L. n. 3 del 2012, ex art. 14-ter e ss. e successive modificazioni;

censura il provvedimento per aver disatteso la ratio sottesa all’impianto normativo richiamato e per aver violato i requisiti di ammissibilità alla procedura come individuati per legge;

gli intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

che:

come questa Corte ha recentemente chiarito “il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, artt. 14 ter e ss. come successivamente modificata dal D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento, sicchè esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività (in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile) e della decisorietà (in quanto non incide su un diritto del debitore)” (Cass. n. 17836-19);

ne segue che il ricorso di D. va dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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