Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2232 del 30/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22865-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO CANTELMI, NINO RUSCITTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE L’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 370/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/04/2016 R.G.N. 921/2015.

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 370, resa in data 7 aprile 2016, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Ufficio III – Ambito territoriale per la Provincia dell’Aquila nei confronti di C.G., pur ritenendo non condivisibile la tesi del Ministero circa la non riconoscibilità nella carriera del docente di scuola secondaria di secondo grado, degli anni di insegnamento di ruolo prestati quale docente di scuola materna (richiamando, a tal fine, la decisione di questa Corte di legittimità n. 2037/2013 e plurime pronunce del Consiglio di Stato), considerava maturata la prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera (e non solo di quello agli arretrati) essendo decorso dal momento dell’immissione in ruolo di cui al provvedimento n. 9027 del 24/6/2003 il decennio per far valere tale diritto;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.G. con un motivo;

3. il Miur ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione;

4. la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in ordine alla prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., erroneità e travisamento dei fatti;

sostiene che l’anzianità di servizio non si prescrive, costituendo un fatto giuridico, ma si prescrivono solo i singoli diritti che su di essa si fondano;

rileva che al momento della proposizione del ricorso la C. prestava ancora servizio alle dipendenze del Miur e questo fino all’1/9/2015;

2. il motivo è fondato;

2.1. questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l’impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;

2.2. l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell’anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;

2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonchè la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131);

2.4. è insuscettibile di un’autonoma prescrizione – distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all’anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l’attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio” – cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);

2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell’anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l’orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);

2.6. l’anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purchè sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il,presupposto di fatto: da ciò deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;

2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, ma poichè l’anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l’attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell’intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;

2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell’anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;

3. da tanto consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai suesposti principi e provvederà anche in ordine alla spese del presente giudizio di legittimità;

4. l’accoglimento del ricorso rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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