Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.22363 del 15/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28034/2014 R.G. proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Fornovo n. 3, presso lo studio dell’avv. Valerio Alvarez de Castro, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Senatore giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Campania, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle entrate Direzione Provinciale ***** di Napoli, in persona del Direttore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3219/28/14, depositata il 31 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 3219/28/14 del 31/03/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 138/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da C.C. nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2005, oltre alle conseguenti sanzioni;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39;

1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) l’avviso di accertamento era fondato su di una serie di elementi presuntivi gravi precisi e concordanti in ordine all’esistenza, nel periodo considerato, di un’evasione di imposta; b) l’Agenzia delle entrate aveva dato sufficiente prova del quantum debeatur con metodologia condivisibile e fondata su dati oggettivi;

2. C.C. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. L’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. rilevato che in data 02/12/2019 il ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al ricorso in ragione della sopravvenuta definizione agevolata e che l’istanza è stata notificata all’Agenzia delle entrate;

2. la rinuncia è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, ch può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunica alla controparte, pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass. S.U. n. 7378 del 25/03/2013; Cass. n. 9857 del 05/05/2011);

3. le spese di lite vanno compensate tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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