Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.22382 del 15/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12236/19 proposto da:

S.B., (alias S.), elettivamente domiciliato a Porto Sant’Elpidio, v. Adige n. 113, presso l’avvocato Lara Petracci, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 20.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. S.B. ricorre per cassazione avverso la sentenza 20 febbraio 2019 n. 245 della Corte d’appello d’Ancona, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto contro l’ordinanza con cui il Tribunale della medesima città aveva rigettato le sue domande di protezione internazionale.

La Corte d’appello ha ritenuto tardivo il gravame, sul presupposto che questo era stato proposto con ricorso, invece che con atto di citazione e che di conseguenza il momento di pendenza dell’appello andava individuato non nel deposito del ricorso, ma nella notifica di esso.

2. Tale decisione è censurata da S.B. con atto fondato su un solo motivo.

L’amministrazione dell’interno è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 702 quater c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’impugnazione da lui proposta dovesse essere proposta con la forma dell’atto di citazione, invece che con quella del ricorso.

1.2. Il motivo è fondato alla luce di quanto stabilito da Sez. U., Sentenza n. 28575 del 08/11/2018, Rv. 651358-01, secondo cui “nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione”.

1.3. Quanto alla rilevanza della censura, rileva questa Corte che l’ordinanza di primo grado venne comunicata all’odierno ricorrente il 15.5.2017, ed il ricorso in appello venne depositato il 14.6.2017.

L’appello, pertanto, si sarebbe dovuto reputare tempestivo, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e sopra ricordato.

La sentenza impugnata va dunque cassata affinchè il giudice di rinvio provveda all’esame nel merito del gravame.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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