LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1905/2015 proposto da:
S.P., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARA DEMICHELIS;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 104/2014 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 09/07/2014 R.G.N. 519/2013.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.7.2014, il Tribunale di Asti ha rigettato l’opposizione proposta da D.M. e S.P. avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia Nord s.p.a. su un immobile oggetto di trasferimento tra di loro per crediti per contributi previdenziali non pagati dal venditore;
che avverso tale pronuncia D.M. e S.P. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che Equitalia Nord s.p.a. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, avendo i ricorrenti impugnato l’iscrizione ipotecaria (anche) per motivi specificamente attinenti la sua regolarità, che sono stati ritenuti infondati dal giudice adito, risulta pienamente ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata, trattandosi di provvedimento che ha statuito in parte qua su di una “opposizione agli atti esecutivi” (così la sentenza cit., pag. 2) e dovendo l’impugnazione modularsi in relazione alla qualificazione che dell’azione ha dato il giudice adito (cfr. Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi) e in rapporto al tipo di vizio fatto valere (così, da ult., Cass. n. 3166 del 2020);
che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3-8 e 21, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, L. n. 212 del 2000, artt. 6-8 e artt. 24 e 97 Cost., per avere il Tribunale ritenuto che, ai fini della regolarità dell’iscrizione ipotecaria, non fosse necessaria alcuna sua previa comunicazione al debitore;
che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, sebbene l’iscrizione dell’ipoteca non richieda alcuna previa notifica di intimazione ad adempiere D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 (Cass. n. 10234 del 2012, cit. anche nella sentenza impugnata), nondimeno l’inapplicabilità della previsione dell’art. 50, cit., “non significa che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente”, deponendo in tal senso tanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, quanto, più in generale, le disposizioni della L. n. 241 del 1990 (così Cass. S.U. n. 19667 del 2014, richiamata anche nel ricorso per cassazione);
che, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Asti, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Asti, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020