LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8899-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo STUDIO LEGALE CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO CEGLIO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELL’IMPRESA INDIVIDUALE C.S., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 41, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO DONNARUMMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ARMANDO ROSSI;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso, con unico motivo, contro il decreto del tribunale di Napoli che, per la parte che qui rileva, ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento di C.S., in relazione a crediti tributari portati da estratti di ruolo;
il tribunale con ampia motivazione ha ritenuto che, ai fini dell’insinuazione, attesa la natura ricettizia del ruolo, fosse necessaria la prova della notifica della cartella esattoriale al curatore del fallimento;
la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 92 e seg. L. Fall., e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, sostenendo invece che i crediti tributari iscritti a ruolo seguono l’iter procedurale di ammissione sulla base del solo ruolo (e dunque del suo estratto), senza che occorra la previa notifica della cartella;
la curatela del fallimento ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO
che:
è da disattendere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla curatela controricorrente, giacchè – diversamente da quanto da essa sostenuto – è ben indicato nel ricorso il profilo in relazione al quale il decreto impugnato risulta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte;
il ricorso è invero manifestamente fondato, stante il principio secondo cui il concessionario del servizio di riscossione dei tributi – e oggi quindi l’Agenzia delle Entrate Riscossione – può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere (v. Cass. n. 31190-17 e poi, all’esito di pubblica udienza, Cass. n. 24442-19; da ultimo anche Cass. n. 16112-19);
a tale insegnamento il tribunale di Napoli non si è attenuto, sicchè il decreto va cassato con rinvio per nuovo esame dell’opposizione;
il tribunale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020