Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza Interlocutoria n.22560 del 16/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7472/2020 proposto da:

PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE D.M.;

– ricorrente –

contro

C.S., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16/2020 della SEZIONE DISCIPLINARE del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 23/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

Che:

il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale D.M., ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 16/2020 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, depositata il 23 gennaio 2020, che ha assolto la Dottoressa C.S. dalla incolpazione dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g);

il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 24, come modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1, comma 3, va proposto “nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale”;

alla stregua della richiamata disposizione, il regime delle impugnazioni risulta, perciò, caratterizzato dall’applicazione delle norme processuali penali solo quanto alla fase introduttiva del giudizio;

questa Corte, a far tempo dalle ordinanze interlocutorie del 31 luglio 2007, n. 16873 e del 5 ottobre 2007, n. 20844 (più di recente, si veda Cass. sez. un., 12 giugno 2017, n. 14550), ha così evidenziato l’esigenza del rispetto del diritto di difesa, come assicurato dal codice di procedura civile, dal momento in cui il processo perviene alle sezioni unite, preservando “la facoltà di partecipare alla discussione nell’udienza pubblica di cui all’art. 379 c.p.c., nonchè di presentare memorie ai sensi del precedente art. 378, fino a cinque giorni prima di tale udienza, della quale deve darsi comunicazione ex art. 377 c.p.c., alle parti nei cui confronti è stato instaurato il contraddittorio”, e quindi anche a quelle che non hanno potuto proporre il controricorso di cui all’art. 370 c.p.c.;

nella specie, l’avviso di udienza risulta irritualmente comunicato alla dottoressa C.S. mediante messaggio inviato in data 11 giugno 2020 ad indirizzo di posta elettronica ordinaria, senza che la stessa abbia poi partecipato all’udienza di discussione;

è perciò necessario rinviare a nuovo ruolo la causa, dando comunicazione dell’udienza alla Dottoressa C.S. con le forme previste dall’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia data comunicazione dell’udienza alla dottoressa C.S. con le forme previste dall’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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