LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4937-2018 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DUILIO BALOCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI IMPERIA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– resistenti –
avverso il decreto n. 379/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 28/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che S.F., cittadino della Guinea, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Cagliari del 28 dicembre 2017, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Considerato che egli ha proposto ricorso sulla base dei seguenti motivi: i primi quattro motivi deducono infondatamente l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come inserito dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g), conv. in L. n. 46 del 2017, per avere soppresso il reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia, ma il dubbio è fugato da Cass. 27700/2018; per avere eliminato la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato nel tempo occorrente per l’acquisto di definitività dello stesso e per non avere il legislatore previsto la necessità dell’audizione del richiedente asilo in mancanza dell’acquisizione della videoregistrazione, ma i suddetti dubbi di costituzionalità sono fugati da Cass. n. 17717 e 32319/2018;
con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, n. 13, che si dovrebbe interpretare nel senso della imprescindibile necessità dell’audizione del richiedente asilo in mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, ma l’orientamento interpretativo seguito da questa Corte è in senso contrario (ord. n. 32319/2018);
il sesto motivo, con il quale il ricorrente denuncia la mancata acquisizione della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, è infondato, desumendosi dal ricorso che il tribunale, in mancanza della videoregistrazione, ha tenuto l’udienza e ciò è sufficiente per escludere la denunciata violazione di legge (cfr. Cass. n. 17717 e 32319/2018), tanto più che, come si dà atto in ricorso, egli ha partecipato all’udienza e ha risposto ad alcune domande del giudice;
il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza verificare i parametri della vulnerabilità e della integrazione nel paese d’accoglienza, è inammissibile, risolvendosi nel tentativo di ottenere una impropria revisione di incensurabili apprezzamenti di fatto congruamente compiuti dai giudici di merito;
il ricorso è rigettato;
non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno (solo formalmente costituito) svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020