Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2288 del 30/01/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26786-2018 proposto da:

CAMERA COMMERCIO di FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI n. 9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II n. 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1033/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato la Camera di Commercio di Frosinone proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2009 con il quale il Tribunale di Cassino le aveva ingiunto il pagamento, in favore di S.G., della somma di Euro 2.857,62 a titolo di compenso per l’attività di assistenza legale prestata dall’ingiungente in favore dell’ingiunta in alcune procedure giudiziali.

L’opposto si costituiva resistendo all’opposizione.

Con sentenza n. 137/2014 il Tribunale accoglieva l’opposizione rilevando la nullità del contratto di conferimento dell’incarico per mancanza della forma scritta prevista per i negozi con la pubblica amministrazione.

Interponeva appello il S. e si costituiva in seconde cure la Camera di Commercio di Frosinone, resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1033/2018, la Corte di Appello di Catania accoglieva l’impugnazione, rigettando l’opposizione proposta dalla Camera di Commercio avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2009 emesso dal Tribunale di Cassino e condannando la medesima alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione la Camera di Commercio di Frosinone affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso S.G..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che tra le stesse parti sono pendenti diversi contenziosi, alcuni dei quali già decisi da questa Corte con le ordinanze richiamate in nota a pag.10 del controricorso. Poichè non si ravvisa l’evidenza decisoria in relazione alle censure proposte dal ricorrente, appare opportuno -in modo analogo a quanto disposto in relazione alle altre vertenze ancora pendenti tra le stesse parti- il rinvio del ricorso alla pubblica udienza, anche per consentire alle parti di esercitare il contraddittorio in relazione all’eventuale esistenza del giudicato esterno derivante dalle predette ordinanze.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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