LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1183-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BRICOFER ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato ILARIA BRUNELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE MANNA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9677/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della CTR Lazio n. 9677/16/16 che aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione avverso la sentenza della CTP Roma che aveva accolto il ricorso della Bricofer italia spa avverso l’avviso di liquidazione ***** per registro 2011;
che la contribuente ha resistito con controricorso.
RITENUTO
che il ricorso è affidato a due motivi con il primo dei quali si deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, illogica e contraddittoria e con il secondo la carenza assoluta di motivazione in ordine alla questione dedotta in appello della determinazione dell’avviamento commerciale;
che, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione all’udienza del 10.4.2019, la contribuente ha presentato istanza di sospensione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
che, in considerazione del collocamento a riposo del presidente Iacobellis, è stato impossibile ricostituire il precedente collegio;
che il collegio si è ricostituito a seguito di riconvocazione in data 11.12.19 nella composizione di cui all’intestazione;
che in conseguenza della predetta istanza, il giudizio deve essere sospeso.
P.Q.M.
Dispone la sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6.
Così deciso in Roma, in data 10 aprile 2019, riconvocata, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020