Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.22958 del 21/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11529/2016 proposto da:

L.N., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Zidarich Walter, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.I.A.A. – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano – Registro Imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’avvocato Calò Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rossler Gernot, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 900/2014 del TRIBUNALE DI BOLZANO e la sentenza n. 36/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO – SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositate rispettivamente il 18/7/2014 e il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Maurizio Calò, che ha chiesto il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.N. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, l’avv. M.S., la Z.T. sas e Z.T. avendo proposto querela di falso in via principale, ex artt. 221 e 70 c.p.c., perchè fosse accertata e dichiarata la falsità ovvero l’invalidità ovvero l’inefficacia del certificato del Registro delle Imprese relativo all’iscrizione del 19.2.1996 della L.N. & Co. sas, perchè non sussistevano le condizioni di legge necessarie per l’iscrizione della predetta società (l’unico socio accomandante era una società di capitali che deteneva una quota maggioritaria e ciò, nonostante il divieto di cui all’art. 2361 c.c., nel testo previgente), dovendosi, pertanto, procedere alla sua cancellazione, ai sensi dell’art. 2191 c.c., con effetto ex tunc; nonchè dichiararsi la non conformità al vero dell’iscrizione nell’archivio informatico del registro delle imprese, nel 1998/1999, di un’attività di commercio al minuto di merceria in ***** che era sostanzialmente cessata fin dal 1994, come da documenti camerali e notarili in atti che erano invece stati utilizzati per la dichiarazione di fallimento della predetta società.

Costituitasi la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, la domanda venne rigettata dal tribunale adito, in quanto l’iscrizione era avvenuta di diritto e quindi era un atto dovuto, in relazione al quale era esclusa ogni facoltà discrezionale in capo ai funzionari dell’Ufficio del Registro delle Imprese; secondo il tribunale, a questi ultimi non competeva il sindacato sulla nullità degli atti notarili, che costituivano il presupposto delle iscrizioni precedentemente effettuate presso la cancelleria del tribunale. Trattandosi, nel presente giudizio, di una querela di falso, non aveva alcun rilievo accertare l’effettiva sussistenza della nullità dei predetti atti notarili nei termini dedotti dall’attrice.

L.N. proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, perchè non proposto nella forma e nel contenuto di cui all’art. 342 c.p.c..

L.N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’articolato motivo di ricorso (p. 2 del ricorso in cassazione), il ricorrente deduce la violazione di norme imperative e inderogabili, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo e in ogni tempo e in particolare, il vizio di violazione degli artt. 221 c.p.c. e segg., artt. 70,742,350,352,158,161 c.p.c., artt. 99 e 101 disp. att. c.p.c., artt. 2188,2189,2190,2247,2252,2316,1418,1419 e 1420 c.c., artt. 3,24,32,97,101,111,117 Cost., nonchè formula richiesta di ricorso pregiudiziale ex art. 267 TFUE, lamentando in buona sostanza la falsità del documento informatico d’iscrizione della L.N. & Co. sas nel registro delle imprese, perchè riferito a società personale “nulla” in quanto partecipata da società di capitali e ciò, in violazione del divieto di cui all’art. 2361 c.c., vigente ratione temporis e perchè, inoltre, la società era sostanzialmente cessata sin dal 1994.

Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, nel caso di specie, si sostanzia in un giudizio d’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado per il mancato rispetto della forma e del contenuto previsti per tale atto dall’art. 342 c.p.c., novellato (cfr. Cass. n. 13535/18); infatti, secondo la Corte territoriale, l’atto d’impugnazione presentava carenze non sanabili sia dal punto di vista formale che contenutistico (v. pp. 12-15 della sentenza impugnata) e tali affermazioni non risultano aver formato oggetto di specifica e conducente impugnazione.

E’ inammissibile, anche, il contestuale ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, proposto (pp. 36-39 del ricorso), perchè la sentenza di primo grado, nel caso di specie non risulta impugnabile con tale strumento, trattandosi di sentenza appellabile con il rimedio ordinario dell’appello.

E’ inammissibile, infine, la censura relativa alla dedotta violazione del diritto comunitario in tema di diritti umani e ragionevole durata del processo, nonchè la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Europea, perchè la doglianza non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio avente ad oggetto una querela di falso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente a pagare alla CCIIA di Bolzano le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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